«Il futuro è già qui, solo che non è equamente distribuito»

William Gibson

martedì 20 maggio 2014

Miur. Esami di stato 2013/2014 - Modalita' organizzative e svolgimento. Studenti con DSA o con BES

Pubblicata l'ORDINANZA MINISTERIALE N. 37 Prot. n.316 avente per oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014"
Scarica l'O.M.

Per quanto riguarda gli studenti con DSA o con BES:
Art. 2
Candidati interni
6. L’esito della valutazione,
I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.
Art. 7
Esame preliminare dei candidati esterni
14. Candidati esterni DSA o con BES
Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669, del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione, il Consiglio di classe predispone modalità di svolgimento delle prove dell’esame preliminare. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti da documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame preliminare. I candidati possono chiedere alla scuola - compatibilmente con le strumentazioni in possesso della scuola medesima - di usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe può prevedere, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, il Consiglio può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento ad eventuale accertamento della lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell’esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell’esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate.
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
Art. 13
Riunione preliminare
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES);
Art. 15
Prove scritte
8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche e integrazioni). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Si intende per “giorno prima” il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.
Art.18
Esame dei candidati con dsa o con bes
1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.
Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Nessun commento: